Assicurazione Corpi: guida completa e prospetti esemplificativi
Storicamente le coperture assicurative “Corpi” nascono successivamente rispetto alla primaria esigenza di assicurare le merci trasportate a bordo: solamente nel dopoguerra le Compagnie Assicuratrici creano una versione “estensiva “delle polizze Corpi Navi, adattandola alle concrete esigenze ed ai rischi intrinseci nella navigazione marittima. Tutti i beni soggetti ai rischi della navigazione possono essere oggetto di assicurazione marittima e, fra tali beni particolare rilevanza, assume la nave (la cui assicurazione è tradizionalmente nota come assicurazione “corpo”, “corpo e macchine”, “Hull and Machinary”). Si capisce che l’elemento unificante, il bene protetto sia la nave, in rapporto ai danni che può subire ed alla tipologia dei rischi contro i quali la polizza assicurativa è destinata ad operare.
Il codice della navigazione definisce la nave come “qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca di diporto, o ad altro scopo” (art. 136, 1° comma, cod. nav.). In questa guida, cerchiamo di capire di cosa si tratta, quali sono le differenze tra assicurazione corpi e merci e, per rendere la guida di taglio “pratico”, occorre inserire qualche prospetto e simulazione di calcolo.
Assicurazione Corpi e Merci: diversità e peculiarità intrinseche
Contrariamente a quanto è avvenuto per la moderna assicurazione merci, condizionata dalle caratteristiche frequenti di multimodalità del trasporto a mezzo contenitori, l’assicurazione corpi ha conservato le proprie caratteristiche di assicurazione marittima e, il contestuale sviluppo del diporto nautico, ha condotto alla proliferazione di particolari coperture assicurative che riflettono, pur con i necessari adattamenti, gli schemi della tradizionale assicurazione corpi.
Il mercato italiano dell’assicurazione corpi è fortemente condizionato ed influenzato dalle prassi operative sui mercati assicurativi stranieri, in particolare dal mercato inglese, ove vengono collocate le coperture riassicurative per quote elevatissime. Ne è conseguita, nel corso del tempo, l’elaborazione in Italia della c.d. “Polizza Camogli”, predisposta allo specifico fine di permettere la copertura assicurativa corpi in Italia sulla scorta delle condizioni inglesi, che i riassicuratori conoscono e gradiscono.
Polizza Camogli: un mix di normativa italiana con capitolati inglesi
La soluzione che si è prediletta verso gli anni 1986-1988 è stata quella di procedere con l’elaborazione della c.d. Polizza Camogli, la quale suole essere una cornice normativa abbozzata mediante il richiamo delle disposizioni giurisprudenziali italiane ritenute essenziali con l’integrazione del clausolario inglese. Quello che è risultato è un capitolato di tredici articoli che disciplina pochi aspetti ritenuti fondamentali: la previsione della legge e della giurisdizione italiana come quelle regolatrici del contratto, questioni che riguardano il premio, la procedura per l’abbandono, etc.. Inoltre, le condizioni inglesi in essa riportate devono essere interpretate ed applicate esattamente come lo sono sul mercato anglosassone.
In pratica, la Polizza Camogli prevede l’operatività integrale delle polizze assicurative in auge sul mercato inglese che regolano la copertura assicurativa in materia di Corpi. Ci si può augurare per il futuro divenire che la Polizza Camogli possa essere resa più “estensiva” si renda la copertura assicurativa capace di operare anche con clausole diverse da quelle dell’Institute of London Underwriters. Di qui, ne deriva, che dal punto di vista della prassi contrattuale, anche l’assicurazione delle navi battenti bandiera italiana, stipulata presso Compagnie italiane, è abitualmente resa soggetta alle regole di copertura inglesi, contenute nelle clausole-tipo dell’Institute of London Underwriters. Vengono, ancora oggi, prevalentemente utilizzate le Institute Time Clauses- Hulls, (ITCH) del 1983, non avendo avuto le successive versioni particolare successo.
Polizza Corpi: disciplina contrattuale e warranties
Dal punto di vista della prassi contrattuale ed operativa, l’assicurazione corpi viene stipulata intuitu personae; ciò significa che, in deroga alla regola generale concernente l’assicurazione delle cose, l’assicurazione corpi cessi ove la nave venga alienata a terzi, ovvero muti la persona dell’armatore o del gerente (“Manager”).
E’, infatti, opportuno segnalare che le ITCH contengono la “held covered”, in virtù della quale l’armatore è tenuto coperto anche se viene violata tutta una serie di warranties (garanzie) purché di ciò venga dato pronto avviso all’assicuratore e venga (successivamente) pagato un sovra premio. La clausola è importante poiché fornisce massima elasticità alla copertura assicurativa. L’ordinaria polizza corpi, oltre a prevedere la copertura dei danni materiali alla nave assicurata, copre anche ipotesi di responsabilità in cui l’armatore può incorrere.
In realtà, l’unica vera e propria assicurazione di responsabilità coperta dalle polizze corpi concerne le responsabilità per urto di navi: l’urto è anche coperto come causa di responsabilità dell’armatore. L’art. 527 cod. nav., precisa che è coperta la responsabilità dell’armatore per “le somme dovute dall’armatore per ricorso di terzi danneggiati da urto della nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi” aggiungendo che “Negli stessi limiti (del contratto) sono a carico dell’assicuratore le spese sostenute dall’assicurato per resistere, con il consenso dell’assicuratore medesimo, alle pretese del terzo”.
Accanto alla responsabilità per urto di navi, che è una classica ipotesi di responsabilità extracontrattuale, le polizze coprono anche l’obbligo di contribuzione in avaria comune (art. 526 cod. nav., applicabile ad ogni tipo di assicurazione marittima) nonché l’obbligo dell’assicurato di risarcire le spese e corrispondere il compenso al soccorritore. In entrambe, si tratta di assicurazioni che solo impropriamente vengono definite “di responsabilità” trattandosi di “assicurazioni del patrimonio” atte a coprire spese sostenute per evitare o diminuire un danno (derivante da un sinistro prodotto da un rischio coperto).
Assiconsult: Polizza Corpi (Kasko)
Questo tipo di copertura assicura l’imbarcazione per ogni danno, o la sua perdita totale, avvenuto durante la navigazione, l’ormeggio/lo stazionamento o il rimorchio nonchè le spese di salvataggio e di rimozione del relitto, l’incendio totale o parziale, il furto totale o parziale. La garanzia viene prestata anche su richiesta con estensione territoriale al mondo intero.
Sono compresi anche i danni:
- durante la partecipazione a competizione sportive (Regate)
- da rottura o piegamento dell’albero boma e tangone, anche in carbonio
- per la rimozione del relitto o il suo salvataggio fino al 30% della somma assicurata
- da furto parziale se le attrezzature o gli oggetti sono rispettivamente ben fissate e/o ben riposti in gavoni chiusi
- furto del motore fuoribordo, se questo è assicurato all’imbarcazione con un cavo d’acciaio di almeno 5 mm di diametro chiuso con lucchetto proprio.
Per ottenere una quotazione del premio, basta collegarsi al sito www.assiconsult.com, navigare nella pagina dedicata ai preventivi, compilare il form online e procedere con il calcolo della quotazione. A titolo di esempio di yacht cover:
- Tipo Imbarcazione: Imbarcazione a motore
- Scegliere l’area di navigazione AREA A: Acque interne di Italia, Austria, Germania e Svizzera
- Anno di costruzione 2017
- Valore a nuovo 100.000 euro
- Conteggio attività di charter (con o senza equipaggio): no, in quanto è una copertura integrativa.
Quotazioni:
- Premio lordo annuo 600 euro, franchigia pari a 3.000 euro,
- Premio lordo annuo con franchigia ridotta 780 euro, franchigia pari a 1.500 euro.