Partita Iva comunitaria
Parliamo di Partita Iva comunitaria, utile per tutti coloro che intraprendono rapporti commerciali sia con aziende, che professionisti nell’Unione Europea. Altro non è che un codice fiscale che serve per qualificare l’azienda. Permette così di poter lavorare anche all’estero, conquistando lo status “comunitario” per l’appunto. Di seguito faremo tutti gli approfondimenti del caso, utili per capire in che modo richiederla.
Perché si chiede la P.Iva comunitaria
La Partita Iva è un codice identificativo obbligatorio per tutti quei professionisti che superano i 5mila euro di guadagno. Riguarda quindi i lavoratori autonomi, ma anche le società. Dopo aver fatto apposita richiesta otterranno un codice a 11 cifre che identifica il professionista. La Partita Iva comunitaria nasce invece dall’idea di sostenere un mercato unico europeo, in modo da avere un’aliquota IVA unica in tutti i Paesi che ne sono membri. Si può così puntare sull’uniformità del sistema di tassazione e soprattutto a un mercato globalizzato. Quest’ultimo ha sicuramente una serie di pro e contro che ogni imprenditore deve cercare di strutturare per i propri vantaggi. Così potrà stabilire contatti commerciali con l’estero in modo sicuro, prendendo tutte le precauzioni del caso.
Può essere richiesta nel momento esatto in cui si apre la propria attività, ma anche in un secondo momento, per garantirsi scambi commerciali anche all’estero.
Quali sono i professionisti che possono fare richiesta
Siamo di fronte a un’operazione d’obbligo che riguarda tutti i professionisti o gli imprenditori che svolgono un’attività lavorativa in uno Stato Membro. Il loro obiettivo è di poter collaborare con altri partner dell’Unione ma non prima di aver ottenuto la Partita Iva comunitaria. La domanda e la stessa iscrizione non prevedono un costo. Tutte le aziende che ottengono la possibilità di lavorare a livello comunitario saranno soggette a una serie di verifiche e analisi per assicurarsi del corretto svolgimento delle pratiche effettuate. Se la società non rispetta gli adempimenti che sono regolati dalla legge per 4 trimestri consecutivi, sarà depennata e perderà l’iscrizione VIES.
Come si chiede la Partita Iva comunitaria
Bisogna fare la domanda all’Agenzia delle Entrate per ottenere l’iscrizione al VIES (VAT Information Exchange System), che è il sistema di registrazione e controllo delle partite IVA comunitarie. Ecco quali sono i moduli da completare per procedere con la domanda:
- Il Modello AA9, quadro I: per i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le ditte individuali;
- Modello AA7, quadro I: riguarda tutti i soggetti che sono diversi dalle persone fisiche.
Se un professionista ha già il suo numero di P.Iva non dovrà fare altro che procedere con la richiesta di iscrizione al VIES. Dopo un mese si conoscerà l’esito della richiesta, che potrà essere accettata o rifiutata. Quando si ottiene la conferma positiva, si potrà ufficialmente iniziare a operare anche all’estero, con riferimento ai Paesi dell’Unione Europea. Si ottiene un codice che è preceduto dalla sigla del Paese, e quindi potrà variare in base alle nazioni.
Chi la ottiene dovrà presentare la dichiarazione INTRASTAT all’Agenzia delle dogane: è un modello report che contiene tutte le transazioni effettuate in un dato periodo. La dichiarazione può essere:
- Mensile: se la soglia delle operazioni effettuate nei 4 trimestri precedenti ha superato i 50mila euro;
- Trimestrale: qualora il valore delle operazioni sia inferiore ai 50.000€.
Che cosa cambia per la fatturazione
Tutte le operazioni che si svolgono sul piano intracomunitario prevedono delle regole per la fatturazione che possono variare in base a diversi fattori. Il primo riguarda il tipo di soggetto; il secondo riguarda invece la natura stessa dell’operazione (una cessione di un bene o della prestazione di un servizio). La fattura dovrà regolarmente presentare i dati dell’azienda, le prestazioni offerte o servizi venduti ai clienti e il prezzo unitario. Infine non deve mancare il prezzo totale, che comprende l’IVA da addebitare ai clienti. Vediamo le differenze:
- Cessione di beni a soggetti UE: la vendita non è imponibile di IVA (ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D.L. 331/1993) che dovrà essere assolta dalla Stato Ue di destinazione. Chi acquista il bene è un soggetto passivo che si identifica grazie al codice dello stato di appartenenza. Se dall’Italia si acquista un bene da altri Paesi UE servirà integrare la fattura e annotarla sul Registro IVA delle vendite, ma anche tra vendite e acquisti del registro IVA;
- Vendita di servizi a soggetti UE: in questo caso bisogna distinguere le operazioni in base al soggetto di riferimento. Abbiamo le B2B (business to business) se parliamo di prestazioni a soggetti IVA in altri paesi UE. E le B2C (business to consumer) se ci si rivolge ai privati. Nel primo caso l’IVA è imposta al Paese di stabilimento del commissionario del servizio, quindi nella fattura non dovrà essere riportata l’IVA. Nel secondo caso l’IVA è quella del Paese che eroga il servizio e quindi è inserita in fattura.
Vantaggi o svantaggi?
A livello fiscale non ci sono pro e contro sostanziali rispetto alla partita IVA italiana. Ma se disponi di una partita IVA comunitaria potrai scaricare l’IVA sui beni e servizi necessari per la tua attività. Inoltre è possibile ricevere un rimborso rispetto all’aliquota versata nel caso dell’acquisto di beni e servizi.
Vi è anche un buon livello di sicurezza che serve per garantire sempre massima trasparenza nelle operazioni, ed evitare di imbattersi in spiacevoli truffe. In quest’ultimo caso è importante rivolgersi alle figure professionali qualificate per chiedere un aiuto. Come abbiamo detto la registrazione VIES permette di controllare se un numero di partita IVA sia davvero autorizzato agli scambi.
Per effettuare un controllo personale è utile collegarsi al sito web dell’Agenzia delle Entrate, scegliere lo stato membro dell’Unione Europea e ricercare il codice da verificare. E’ un modo per decidere in che modo procedere anche rispetto a collaborazioni professionali. Qualora non si presentasse come valido il codice inserito, non bisogna allarmarsi: il sito offrirà una strada per garantire ulteriori accertamenti.