Start up ed innovazione digitale: nuove opportunità per le PMI

Saper competere e saper affrontare la concorrenza globale, sono questi gli obiettivi a cui si deve puntare nella moderna società ed economia della conoscenza. Obiettivi prioritari che il Governo si impegna costantemente nella messa in opera di una normativa organica volta a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove start up ed imprese innovative ad alto valore tecnologico.
Al fine di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l’occupazione, le Istituzioni politiche ed economiche, in primis il Ministero dello Sviluppo economico e il MEF, hanno adottato da diversi anni strumenti di incentivazione e di sostegno economico alle imprese “incubatrici” di innovazione e di potenzialità tecnologica.
Ottime le misure e le iniziative assunte nel comparto dell’industria con il Piano Impresa 4.0. In questa guida cerchiamo di capire che assume la veste e la denominazione di Start Up innovativa, quale regolamentazione giuridica ruota intorno a questo soggetto giuridico, le agevolazioni e la semplificazione normativa prevista dal Registro delle Imprese. Procediamo con ordine e buona lettura.
Chi sono le Start up innovative?
Possono annoverarsi all’interno della categoria di Start up innovative tutte quelle imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica.
Per prima cosa la veste giuridica è quella della società di capitali (Srl, SpA) o, anche in forma di cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Inoltre, i requisiti sanciti dal Ministero dello Sviluppo Economico sono ascrivibili ai seguenti quali:
- Maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi;
- essere costituita da non più di 60 mesi, ossia 5 anni. Con il parere n. 155183 del 3 settembre 2015, il Mise ha chiarito che può riconoscersi il requisito costitutivo anche alla S.r.l. già costituita, che si renda affittuaria di un’azienda;
- avere la sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
- non aver distribuito utili e non distribuire utili;
- avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non essere costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d’azienda o di ramo d’azienda;
- possedere almeno uno dei seguenti tre criteri seguenti quali: almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo. Con il parere n. 155175 del 3 settembre 2015, il Mise ha chiarito che rientrano tra dette spese anche quelle in immobilizzazioni immateriali, con l’unica esclusione delle spese in immobili;
- la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale. Con il parere n. 155486 del 4 settembre 2015 il Mise ha chiarito che rientrano nella definizione di “collaboratori”, anche i soci amministratori impiegati anche nella società, in qualità di soci lavoratori o con altro titolo. Diversamente, se tali amministratori sono dei meri organi sociali, non essendo impiegati nella società, tale condizione non appare verificata;
- l’impresa sia titolare, depositaria e licenziataria di un brevetto registrato oppure titolare di un programma per elaboratore originario registrato.
Il rappresentante legale della start up deve infine, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, deve attestare il mantenimento dei requisiti per essere iscritti tra le Start up innovative. In pratica, questa disciplina e previsione normativa è volta a diffondere una nuova cultura imprenditoriale ed un nuovo modo di fare business sul mercato nazionale, la quale sia incentrata prima di tutto sull’innovazione tecnologica, il vero motore della rinascita e del rilancio della nostra economia nazionale.
MISE: “Un paese più ospitale per start up innovative”
Non solo crescita economica nazionale, ma necessità di fare fronte alle emergenze e crisi che cronicamente si riflettono sul mercato occupazione giovanile. Attirare nel territorio nazionale menti brillanti, capitali ed imprese vincenti provenienti dall’estero che abbiano una vocazione nello sviluppare, produrre e commercializzare prodotti/servizi ad elevato impatto di innovazione ed ad alto potenziale tecnologico.
“Rendere l’Italia un Paese più ospitale per le nuove imprese innovative, le startup – siano esse digitali, industriali, artigianali, sociali, legate al commercio o all’agricoltura, o ad altri settori dell’economia”, è questa la mission istituzionale del MISE. Ciò significa tentare di innescare “un’inversione di tendenza” in termini di crescita economica e di occupazione, in particolare giovanile. Ciò significa anche spingere “il nostro Paese affinchè diventi più veloce e dinamico, capace di tornare a scommettere sulle sue energie migliori”.
Disciplina legislativa ed agevolazioni delle Start Up innovative
Nel 2012 è stata introdotta nel nostro Paese la novella definizione di impresa innovativa, la startup innovativa: è stato predisposto un quadro di riferimento a livello nazionale che interviene su materie differenti come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare.
La sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative, con il report delle società iscritte aggiornato con periodicità settimanale, testimonia che centinaia di imprese sono impegnate attivamente nella creazione di un ecosistema maggiormente favorevole all’attività imprenditoriale.
Le fonti normative che delineano il quadro regolamentare delle Start up innovative, è il seguente:
- Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (DL Crescita 2.0- artt. 25-32)
- Decreto 26 aprile 2013 – Accesso gratuito al Fondo di Garanzia
- Decreto 23 ottobre 2013 – Credito d’imposta per assunzione personale altamente qualificato
- Decreto 30 gennaio 2014 – Incentivi fiscali all’investimento in startup innovative. Modalità di attuazione e Relazione illustrativa
- Decreto 27 maggio 2015 – Comitato tecnico monitoraggio e valutazione policy startup e PMI innovative
- Decreto 17 febbraio 2016 – Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata startup innovative
- Delibera Consob 24 febbraio 2016 – Regolamento sull’equity crowdfunding
- Decreto interministeriale 25 febbraio 2016 – Incentivi fiscali all’investimento in startup innovative. Modalità di attuazione
- Decreto ministeriale 28 ottobre 2016 – Approvazione del modello per le modifiche ad atto e statuto delle startup innovative costituite online
- Decreto ministeriale 22 dicembre 2016 – Autocertificazione incubatori
Ovviamente, lo stesso dettato normativo è in fase di revisione ed aggiornamento per adeguare le nuove esigenze alla più moderna attenzione ai bisogni ed alla crescita occupazionale.
MISE: Circolare “Start-up, evidenza dei soci fiduciari”
La Circolare 3699/C del 13 giugno 2017, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico, rappresenta un aggiornamento normativo sulle start-up innovative, il quale richiede di dare evidenza dei soci fiduciari, nella domanda di iscrizione nella sezione speciale riservata alle start-up. Non a caso la stessa Circolare sancisce che “La disciplina in materia di start-up innovative prevede, ai fini dell’iscrizione nella apposita sezione speciale del registro delle imprese, la presentazione di una domanda contenente, tra l’altro (art. 25, comma 12, lett. “e”, del DL 179/2012) l’ <<elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie [ … ], con autocertificazione di veridicità>>”. In pratica, il MISE fa riferimento all’utilizzo del modulo S2, riquadro 32, tabella SUI, codice 033 (“autocertificazione elenco soci”), nel caso in cui tra i soci delle Start Up innovative ci siano una o più fiduciarie.
Come sancito precedentemente nella guida “La startup innovativa” (maggio 2015), veniva indicato che “il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci già iscritto al registro delle imprese e dichiara che il socio … [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che il fiduciante è … [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante”.
Con la revisione normativa, la nuova modalità di acquisizione dei dati relativi al fiduciante dovranno essere inseriti in un file da allegare all’autocertificazione di cui al codice 033, oppure come allegato del documento contenente la medesima autocertificazione in formato pdf, presentato con codice D31.
Un’altra interessantissima semplificazione normativa, oltre a quella sopra riportata, riguarda la previsione che l’atto costitutivo e lo statuto saranno modificabili online con firma digitale a partire da oggi, 22 giugno 2017, come siglato con decreto 4 maggio 2017 del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.